I progetti di stage o di alternanza scuola-lavoro, attuati dalle scuole secondarie di secondo grado, sono oramai parte integrante delle attività scolastiche, ma cosa occorre fare dal punto di vista della sicurezza?
I progetti di alternanza scuola lavoro hanno lo scopo di realizzare momenti di alternanza di studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali mediate la conoscenza diretta del mondo del lavoro, Questi progetti sono disciplinati dall’art. 18 della L. 196/97 (Norme in materia di promozione dell’occupazione) e dal suo Regolamento attuativo.
I soggetti promotori di questi progetti (Istituzioni scolastiche, Università, Agenzie per l’impiego) sono tenuti ad assicurare i tirocinanti o gli allievi di stage contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
Ai fini della sicurezza sul lavoro i tirocinanti o gli allievi di stage sono equiparati ai lavoratori come previsto dall’art. 2 c.1 letta a) del D.Lgs. 81/08, e quindi ricadono nel campo di applicazione del Decreto stesso.
Cosa deve fare dunque un Dirigente Scolastico che debba mandare i propri studenti in azienda?
Innanzitutto dovrà valutare i rischi legati alla realizzazione degli stage o dell’alternanza scuola-lavoro, e programmare le relative misure di prevenzione e di gestione affinché gli studenti siano il più possibile tutelati. Nel selezionare aziende idonee ad ospitare allievi in stage è obbligatorio considerare la sicurezza come requisito vincolante.
Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, l’azienda ospitante dovrà garantire:
- l’osservanza degli obblighi di legge, in particolare del D.Lgs. 81/2008
- verificare che i minorenni non siano adibiti a lavorazioni pericolose di cui alla Legge ordinaria del Parlamento n. 977 del 17/10/1967, e successive modifiche
- la valutazione dei rischi riferita all’esperienza di stage
- la fornitura dei DPI, allorché la mansione svolta dall’allievo lo preveda
- la sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito
- l’informazione dell’allievo sui rischi dell’azienda e della mansione a cui sarà adibito
- la formazione specifica (4/8/12 ore secondo il comparto produttivo) come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11
- l’informazione dell’allievo sulle misure di prevenzione ed emergenza aziendali
L’istituto scolastico dovrà invece assicurare:
- le garanzie assicurative dell’allievo
- la formazione generale di 4 ore come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11
- la presenza di un tutor che segua l’allievo.